Attestazioni nel Reiki
In questo articolo cercherò di fare chiarezza sulle certificazioni nell’ambito della disciplina Reiki per coloro che vogliono intraprendere un percorso commerciale professionale.
Con l’uscita della legge numero 4 del 13 gennaio 2013, si sono aperte nuove prospettive per tutte quelle “professioni” non organizzate in ordini o collegi.
Ma vediamo in dettaglio cosa dice la legge in merito a queste professioni non organizzate:
Art. 1
Oggetto e definizioni
- La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Art. 7
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attivita’ professionale.
Art. 8
Validita’ dell’attestazione
- L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validita’ pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9
Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita’ professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.
Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
3. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Nota bene a tutt’oggi non esiste nessuna certificazione UNI per il Reiki ed in ogni caso tale certificazione è esclusivamente a tutela del consumatore e serve a stabilire criteri di qualità e standard.
Cosa è un associazione professionale?
- E’ un modo per riunire fiscalmente più professionisti che effettuano lo stesso lavoro
- Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
- Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
Ricapitolando non esistono per il Reiki diplomi, elenchi o albi professionali riconosciuti dalla repubblica italiana.
Le attestazioni per tale attività professionale possono essere rilasciate da associazioni professionali che abbiano i requisiti sia in ordine di competenza e di esperienza per poterlo fare.
Infatti come dice l’articolo 7 comma , le attestazioni sono rilasciate solo ed esclusivamente per la tutela del consumatore.
Ed è proprio a tutela di esso e per garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del rappresentante legale un attestazione. Tale attestazione ha una validità, come dall’articolo 8, pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed e’ rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione e’ specificata nell’attestazione stessa.
L’ associazione svolge un servizio di alta formazione per il proprio socio iscritto e di tutela per il consumatore.
L’ Associazione ReikiLife Cifor, da 17 anni è attiva in qualità di Scuola di formazione per operatori e master reiki, dispone di tutta l’esperienza e i requisiti professionali richiesti dal Legislatore.
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